Nè il senatore Berlusconi, nè la Giunta per le Elezioni e le Immunità Parlamentari del Senato, che ha una funzione “servente” nei confronti dell’ Assemblea ma non ha autonoma rappresentanza esterna, possono adire la Corte Costituzionale per chiedere una pronuncia di costituzionalità della “legge Severino”.
Ciò spetterebbe semmai al Senato attraverso il suo Presidente; ma un ramo del parlamento può adire la Corte Costituzionale solo per sollevare conflitto di attribuzione di poteri con altri organi costituzionali, non per porre quesiti di costituzionalità di una legge che ha concorso ad approvare. Non lo consente la logica e non lo consente la Costituzione. Il Senato non può ricorrere contro … sè stesso: la richiesta sarebbe quindi “irricevibile” dalla Corte Costituzionale, mancando la “controparte”.
Spetta semmai al Parlamento, praticando una sorta di “autotutela” in sede domestica, la correzione/modifica della legge che esso stesso ritenesse non conforme ai principi costituzionali. Ed il senatore Berlusconi, a pieno titolo membro del Senato, ha la facoltà di assumere l’ iniziativa di modificare la “legge Severino”. Il Regolamento interno può consentire procedure rapide per l’approvazione; tempi brevi possono essere concordati con la Camera dei Deputati per la seconda lettura e l’ approvazione, ma ciò dipende da accordi politici tra i Gruppi.
Marco Preioni, che ha presieduto la Giunta delle elezioni del Senato dal 1994 al 2001, ha trovato l’uovo di Colombo. Effettivamente spetta al Parlamento dare l’interpretazione autentica di una legge. Delegare questo compito alla Corte costituzionale è solo l’ultimo esempio della rinuncia del Parlamento alle proprie prerogative. Solo che in questo caso c’è l’uovo, ma non c’è Colombo. Non c’è, cioè, una forza politica (non deve necessariamente essere Berlusconi in persona) che sappia assumersi la responsabilità di portare sul terreno politico-legislativo una questione (quella del conflitto fra il principio di legalità, custodito dalla magistratura, e il principio di legittimità, incarnato dal Parlamento) che posta altrimenti (la cosiddetta “agibilità politica” di Berlusconi) non ha soluzione. Ma chi finora ha rinunciato a seguire la strada maestra della riforma della giustizia per perdersi nei vicoli delle leggi ad personam difficilmente proporrà una legge che, nonostante le apparenze, non sarebbe ad personam.
Sono d’accordo con Preioni della Lega Nord, con cui ho condiviso la XIII legislatura. Peccato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 259 del 2009 e prima con l’ordinanza n. 117 del 2006 abbia dato destro all’ipotesi di rinvio alla corte di una legge riconoscendo funzione giurisdizionale alla Giunta delle Elezioni. Peccato anche che nella seduta n. 44 del 3 nov. 2009 la Giunta delle Elezioni del Senato abbia condiviso la tesi, mentre quella della Camera esaminando lo stesso esposto dell’elettore Franco Ragusa abbia giustamente detto che se un organo delle camere si accorge dell’incostituzionalità di una legge, proponga la sua modifica.
Leggo con piacere il commento del Collega Besostri al mio appunto sulla irricevibilità di un eventuale ricorso del Senato, o della sua Giunta per le elezioni (verifica dei poteri) e delle immunità parlamentari, alla Corte Costituzionale per rilievi al “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità …” detto “decreto Severino”.
Mi corre obbligo di precisare però che non appartengo alla Lega Nord ma sono fiero di avere rappresentato quel partito nelle sedi istituzionali e nelle sedi propagandistiche di opinioni e progetti in materia di giustizia e di
conservazione dell’ habitat tradizionale padano. Quanto scrivo rappresenta quindi solo la mia personale opinione.
Mi unisco al rammarico di Besostri nel constatare che alcuni parlamentari hanno, secondo me erronemante, detto che la Giunta del Senato potrebbe adire la Corte Costituzionale se deliberasse di dichiarare non manifestamente infondata una questione di costituzionalità del decreto Severino in sede di “giudizio” dell’applicabilità di quelle norme al senatore Berlusconi.
Credo però si tratti di un abbaglio. La Giunta è una Commissione specializzata in materia di verifica dei titoli di
ammissione al Senato, di contenzioso elettorale e svolge una funzione istruttoria e talvolta “giurisdizinale” al servizio dell’ Assemblea, alla quale rassegna una relazione con una proposta di votazione.
La definizione di “organo giurisdizionale” va quindi intesa nel senso che alla Giunta è deferita la fase preliminare e “dibattimentale” con “esperimenti probatori” eventuali per la presentazione di una proposta “tecnica” e motivata
alla Assemblea, che in utima istanza decide.
La giunta non ha soggettività autonoma e la sua rappresentanza esterna, salvo particolarissimi casi previsti da leggi e regolamento, passa attraverso la Presidenza del Senato.
Se la Giunta dovesse ritenere che il decreto Severino ha profili di incostituzionalità non le resterebbe che comunicare all’Aula la sua proposta di correggere la norma. Il Senato ha il potere di valutare autonomamente la
legge che ha concorso a produrre e può provevdere a farne interpretazioni autentiche e correzioni sotto la forma del disegno di legge secondo le ordinarie procedure legislative.
Non ha senso invece che il Senato chieda alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla costituzionalità di una legge che egli stesso ha fatto in perfetto concorso con la Camera.
Neppure la Corte ha il potere di esprimere pareri perchè essa “giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi … e sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato …”. Quindi interviene per
risolvere un conflitto tra Costituzione e norme e tra poteri diversamente competenti ai quali non è dato correggere le norme. Ma il Parlamento può e deve cambiare la norma che ritiene non conforme alla Costituzione.
Definire “funzione giurisdizionale” quella della Giunta non significa attribuire ad essa lo status di potere autonomo dal Parlamento nè autonoma soggettività in un conflitto con esso.
L’abbaglio di molti commentatori nasce secondo me da una non ponderata lettura proprio delle decisioni menzionate da Besostri e delle quali credo che anche il Collega abbia diffidato.
– L’Ordinanza n. 117 del 2006 infatti “dichiara irricevibile” il ricorso di una lista elettorale volta ad affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo … ed a negare quella della Camera dei Deputati …” quale organo avente natura giurisdizionale. Nel testo, la dizione “Giunta per le elezioni” è inserito tra parentesi e “organo avente natura giurisdizionale” non è riferito alla Giunta ma alla intera Camera dei Deputati.
– La sentenza n. 259 del 2009 è resa nel giudizio promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana nel procedimento vertente tra un canditato e l’ Ufficio elettorale centrale nazionale per l’elezione della
Camera dei Deputati. Si tratta comunque di questione concernete conflitto di attribuzione di poreri per la quale la Giunta sta per Camera dei Deputati.
– Le divergenti deliberazioni dei due rami del Parlamento riguardo alla qualificazione della stessa decisione non meravigliano. Infatti esse sono notoriamente basate sul principio che se viene messa in votazione la proposta di dichiarare che la Luna è quadrata e su ciò concorda la maggioranza, si ottiene che la Luna è quadrata in forza di legge.
Non mi resta che concludere confermando la mia tesi e confidando nell’indulgente valutazione dei miei stimati colleghi ed all’un tempo Maestri.
Non entro nelle altre questioni delle quali si dibatte in questi giorni in merito ad eventuali profili di incostituzionalità del “decreto Severino”, nè sulla natura penale della norma. Ci sarà altra occasione per parlarne.
Un cordiale saluto al Senatore Besostri.Ringrazio e saluto il Collega Covatta per la generosa ospitalità delle mie
lettere sulla sua prestigiosa e storica rivista Mondoperaio.
La tesi della natura giurisdizionale della Giunta è stata da me contrastata nei ricorsi per ottenere il rinvio davanti alla corte della legge elettorale, anche con l’argomento che essendo tutti i parlamentari eletti con liste bloccate, sarebbero stati giudici in causa propria, quindi con l’obbligo di astenersi.
Tuttavia come argomentato se si vuol prendere tempo ci si può appigliare a quelle decisioni della Corte anche se non in subiecta materia. Ma il diritto non c’entra è una decisione politica. Quando si vota Ruby può diventare la nipote di Mubarak. Mi ha fatto piacere di aver ritrovato il collega Preioni, di cui conservo un ricordo positivo e una forte stima.