Nè il senatore Berlusconi, nè la Giunta per le Elezioni e le Immunità Parlamentari del Senato, che ha una funzione “servente” nei confronti dell’ Assemblea ma non ha autonoma rappresentanza esterna, possono adire la Corte Costituzionale per chiedere una pronuncia di costituzionalità della “legge Severino”.
Ciò spetterebbe semmai al Senato attraverso il suo Presidente; ma un ramo del parlamento può adire la Corte Costituzionale solo per sollevare conflitto di attribuzione di poteri con altri organi costituzionali, non per porre quesiti di costituzionalità di una legge che ha concorso ad approvare. Non lo consente la logica e non lo consente la Costituzione. Il Senato non può ricorrere contro … sè stesso: la richiesta sarebbe quindi “irricevibile” dalla Corte Costituzionale, mancando la “controparte”.
Spetta semmai al Parlamento, praticando una sorta di “autotutela” in sede domestica, la correzione/modifica della legge che esso stesso ritenesse non conforme ai principi costituzionali. Ed il senatore Berlusconi, a pieno titolo membro del Senato, ha la facoltà di assumere l’ iniziativa di modificare la “legge Severino”. Il Regolamento interno può consentire procedure rapide per l’approvazione; tempi brevi possono essere concordati con la Camera dei Deputati per la seconda lettura e l’ approvazione, ma ciò dipende da accordi politici tra i Gruppi.