La vulgata secondo cui l’approvazione dell’emendamento Pini configura una vendetta della politica (e di una politica trasversale) verso la magistratura, per le inchieste che quest’ultima sta conducendo contro il malaffare corruttivo, è di suggestiva semplicità; come tutte le cose semplici, rischia di degradare nel semplicismo. Gli è che ad officiare un rito ad edificazione dei semplici che tali vogliono restare si perdono sempre alcune complessità della realtà: una realtà che – nel nostro caso – si va sedimentando da almeno un quarto di secolo, visto che nel 1987 un referendum pose all’attenzione dell’opinione pubblica la questione del regime di responsabilità civile nel quale versano i componenti dell’ordine giudiziario, speciale rispetto a qualunque altro funzionario di qualunque altro potere dello Stato.
Anche il più semplice dei semplici è in grado di apprezzare l’inconfutabilità del criterio cronologico: il Mose o l’Expo erano ancora in mente Dei quando gli italiani, a stragrande maggioranza dei sì referendari, chiesero di equiparare il regime di responsabilità civile dei giudici a quello delle altre categorie professionali. Alla stessa stregua, Greganti non era ancora al suo primo soggiorno a San Vittore quando il Capo dello Stato evidenziava l’inefficacia del punto di equilibrio individuato dal ministro Vassalli con la legge del 1988. Per non parlare del commissario liquidatore della società genovese Traghetti del Mediterraneo, che attivava il primo giudizio – che avrebbe portato alla prima condanna italiana a Lussemburgo – nel lontano 2000: quando il regime degli aiuti di Stato era già da tempo oggetto delle critiche dell’antimeridionalismo militante, la Corte di cassazione ritenne di non investire la Corte di Lussemburgo del prescritto parere, dando la stura alla successiva debacle europea della legge Vassalli (per l’intera vicenda, sia consentito rinviare al mio La lanterna che manca alla giustizia italiana, 12 ottobre 2013, alla URL ((http://www.lagoeilfilonline.it/la-lanterna-che-manca-alla-giustizia-italiana/)).
Anche l’apertura della procedura di infrazione n. 2009/2230 da parte della Commissione europea per il mancato adempimento della sentenza Traghetti del Mediterraneo del 2006 assume le coloriture dell’atto dovuto (rassicuranti, per chi ha a cuore solo la ricerca dei complotti; un po’ meno per chi tiene un po’ anche all’immagine del nostro paese nella comunità internazionale). Quanto alla proposta di recepimento – un po’ estremista, va convenuto – della sentenza europea del 2006, il leghista Pini presentava il suo emendamento nella torrida estate del 2011, prim’ancora che la condanna fosse reiterata da Lussemburgo con la sentenza Commissione europea contro Repubblica italiana (Corte Giust. 24 novembre 2011, causa C 379/10). Nella scorsa legislatura fu semmai contro il testo Pini che si adoperarono tattiche dilatorie di evidente coloritura politica (se è vero che quella legge comunitaria non fu mai portata in Gazzetta ufficiale nel testo comprensivo di quell’emendamento).
La stessa versione odierna della legge europea nasce da un testo dell’articolo 26, annunciato dal ministro Alfano quando aveva già mollato gli ormeggi dalla rada del “diversamente berlusconiano”: parte della combine – a rigore – dovrebbe allora considerarsi la stessa Presidenza della Camera, che aveva il disegno di legge europea all’ordine del giorno dell’Assemblea già da un mese ed avrebbe acceduto alle richieste dei gruppi di scavallare le scadenze elettorali per consentire loro di piazzare – col minimo rischio – la “polpetta avvelenata”.
Ma poi, se tutto va bene nell’attuale versione della legge Vassalli, com’è che ad apportarvi una “romanella” – come icasticamente l’hanno definita ieri i radicali – facevano concorrenza nelle due Camere almeno quattro proposte di legge (Atti Camera n. 1735 Leva e n. 1850 Brunetta; Atti Senato n. 315 e n. 374 Barani)? Sin dalla prima legislatura della cosiddetta seconda Repubblica furono presentati disegni di legge di modifica della legge Vassalli (tra gli altri dai forzisti Martino Fontana, Garagnani e Casellati, dal verde Cento, dagli An Anedda, Laboccetta e Valentino, dagli ex democristiani Cutrufo e D’Alia, dai radicali Turco, Perduca e Bernardini, dai democratici Mantini, Della Monica e Ferranti, dai leghisti Brigandì e Lussana, e – dulcis in fundo – dall’Idv Di Pietro): a riprova del fatto che era un’esigenza sentita anche da molti dei parlamentari che ieri si stracciavano le vesti per l’approvazione dell’emendamento Pini. Tutti parte di un complotto per fermare le Procure?
Se, sotto questa lettura retroscenistica, si scandagliano gli abissi del nostro sistema giustizia, ci si accorge che c’è ben altro. La storia del garantismo nel nostro paese ha radici solide ed argomenti giustificatissimi, assai prima che alla Leopolda si rievocasse la vicenda di Silvio Scaglia; la relazione al disegno di legge Atto Senato n. 1155 spiega anche perché quella che altrove è una battaglia contro i “ministeri di polizia” da noi viene giocoforza declinata nei confronti di un potere giudiziario dotato (per fortuna) di requisiti di indipendenza che non hanno pari nel mondo.
Ma non è solo la storia a parlare, quando si invoca l’estrema problematicità della questione. La legge Vassalli individuava un punto di caduta che avrebbe retto se la sua applicazione fosse stata affidata ad una magistratura diversa: una magistratura, per intenderci, che vedesse come il più grande pericolo quello di apparire ad un livello di credibilità inferiore a quello della moglie di Cesare.
Lo standard richiesto insistentemente dalla CEDU per il giudice – non solo essere imparziale, ma apparirlo – è invece da noi regolarmente violato da comportamenti ispirati alla regola del branco, per cui “cane non morde cane”. Piuttosto che dimostrare la sua capacità di isolare e sanzionare le ‘mele marce’, la giurisprudenza nostrana ha dato una lettura riduttiva della legge n. 117/1988, fino a leggere la ‘clausola di salvaguardia’ del comma 2 dell’articolo 2 come prevalente su qualsiasi ipotesi di colpa grave, pure prevista dall’articolo 2 stesso al comma 3. Ecco perché il disegno di legge Atto Senato n. 1070 aggiungeva, alle più o meno condivise proposte di snellimento procedurale del meccanismo della rivalsa, anche l’introduzione della regola dell’osservanza del “precedente”, esistente in molti degli ordinamenti ad elevata componente pretoria nell’interpretazione del diritto.
Il senatore Buemi – autore della proposta di mantenere la responsabilità indiretta utilizzando come parametro di colpa grave la violazione, senza adeguata motivazione, dell’interpretazione del diritto espressa dalla Corte di cassazione – fece pubblico richiamo alle medesime enunciazioni del Comitato dei saggi investito, nella primavera scorsa, dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano in ordine alle più urgenti e condivise prospettive di riforma del nostro ordinamento: ma anche in questo caso (come già in quello del messaggio alle Camere sulle carceri), al formale ossequio verso il Quirinale non ha corrisposto analoga volontà di fronteggiare il nocciolo delle sue preoccupazioni, tant’è vero che la proposta versa in una situazione di stallo.
Un comportamento “virtuoso”, nella votazione segreta della Camera sull’emendamento Pini, è venuto dalla scelta di alcuni dei deputati di annunciare il voto: l’onorevole Giachetti ha preferito essere fedele ad una battaglia che portava anche il suo nome, e che nel suo ultimo libro Claudio Martelli ha rivendicato come uno dei punti più avanzati della consonanza laico-socialista degli anni Ottanta.
Non è dato di capire se in Senato il corpaccione del Pd deglutirà ogni modifica che il governo veicolerà per quieto vivere, o se invece il ricordo di Scaglia risuonerà nel cuore e sul labbro di alcuni di coloro che alla Leopolda c’erano. Quello che però ci preme accogliere con favore è la ripresa di un ragionamento, al di là delle semplificazioni del “pensiero unico” propinato dalle veline di partito e dai talk show: ciò potrebbe anche portare ad un proficuo confronto sul merito delle proposte, invece di continuare con la sloganistica delle opposte fazioni.
Federare la sinistra significa anche svincolare dalle catene del “blocco sociale” i mille interessi conchiusi nell’union sacrée portata alla non-vittoria del 2013: ne deriverebbe una prospettiva di più agevole sopravvivenza numerica della maggioranza in Senato, ma anche e soprattutto un tripode d’attacco in grado di cogliere e riportare a sintesi, in base alle diverse sensibilità di ogni componente politica, gli umori che meglio si è in grado di cogliere e rappresentare nella società italiana.
Una di queste sfide è sicuramente la questione della responsabilità civile dei giudici: essa non merita più di essere affrontata a voto segreto, colpendo al comodo riparo della Fronda. Se il punto di equilibrio sarà fissato in conformità con gli standard europei, sarà non solo più efficace ma anche meno ipocrita: ne guadagnerà la credibilità pubblica della magistratura, e con essa la fiducia dei cittadini nel sistema giustizia.