Pubblichiamo l’ordinanza con la quale il TAR della Lombardia ha deciso sul ricorso presentato da alcuni cittadini e con il quale si chiedeva l’annullamento del verbale delle operazioni di voto dell’Ufficio centrale elettorale presso la Corte d’Appello di Milano e degli Uffici circoscrizionali costituiti presso i Tribunali delle province lombarde relativamente alle elezioni regionali del febbraio scorso.
La III sez. del TAR nella sostanza dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia 17/2012 nelle parti che riguardano l’attribuzione del premio di maggioranza e la previsione della soglia di sbarramento, rimandando la decisione alla Corte Costituzionale.
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